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L'UE impone dazi antidumping definitivi dal 5,6% al 28% sull'acciaio piatto laminato a freddo da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam

La Commissione europea ha pubblicato la determinazione finale nell'ambito dell'indagine antidumping sulle importazioni di acciaio piatto laminato a freddo provenienti da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam, stabilendo dazi definitivi compresi tra il 5,6% e il 28,0%. La Commissione ha contestualmente respinto la richiesta di EUROFER per l'applicazione retroattiva delle misure, citando l'assenza delle necessarie precondizioni giuridiche. L'indagine, che ha riguardato le importazioni registrate tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, è stata avviata il 18 settembre 2025 a seguito di una denuncia formale presentata dall'Associazione europea dell'acciaio EUROFER per conto dei produttori europei di acciaio piatto laminato a freddo.

Nel dicembre 2025, la Commissione ha introdotto la registrazione obbligatoria delle importazioni come misura precauzionale, preservando la possibilità di riscuotere i dazi retroattivamente in attesa dell'esito dell'indagine. Nell'ambito delle misure definitive, le esportazioni di acciaio piatto laminato a freddo dall'India verso l'UE saranno soggette a un dazio del 9,5%, mentre le importazioni giapponesi saranno assoggettate all'aliquota più elevata tra tutte le origini investigate, pari al 28,0%. I produttori taiwanesi China Steel Corporation e Chung Hung Steel Corporation, insieme ad altri esportatori che hanno cooperato all'indagine, saranno soggetti a un dazio del 20,7%, mentre tutte le altre aziende taiwanesi dovranno far fronte a un'aliquota del 27,0%.

Per il Vietnam, POSCO Vietnam e tutti gli altri esportatori, sia cooperanti che non cooperanti, saranno assoggettati a un dazio uniforme del 16,0%. I produttori turchi ricevono aliquote differenziate e specifiche per azienda: Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. sarà soggetta a un dazio del 9,7%, mentre Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. beneficerà dell'aliquota più bassa dell'intera indagine, pari al 5,6%. Gli altri produttori turchi cooperanti saranno soggetti al 7,3%, mentre tutti i restanti esportatori turchi faranno fronte a un'aliquota del 9,7%.

I risultati della Commissione in materia di pregiudizio rivelano un significativo deterioramento delle condizioni di mercato per i produttori europei nel corso del periodo di indagine. Il volume combinato delle importazioni dai cinque paesi è aumentato del 28% rispetto al 2022, raggiungendo circa 1,69 milioni di tonnellate metriche nel periodo di riferimento. La loro quota aggregata sul libero mercato UE è salita dal 16% al 23%, nonostante un lieve calo rispetto al picco del 24% registrato nel 2024.

Il prezzo medio delle importazioni oggetto dell'indagine è sceso del 34% a 695 euro per tonnellata metrica nello stesso periodo, con riduzioni di prezzo specifiche per paese comprese tra il 30% e il 43%. I margini di sottoquotazione dei prezzi sono stati calcolati all'11,0% per l'India, al 12,6% per il Giappone, al 9,2% per Taiwan, tra il 5,1% e il 13,4% per la Turchia e al 10,7% per il Vietnam. La Commissione ha concluso che questa ondata di importazioni a basso prezzo ha esercitato una notevole pressione al ribasso sui prezzi del mercato europeo, compromettendo la capacità dei produttori europei di mantenere i propri livelli di prezzo.

A fronte di un calo del 10% nei consumi del libero mercato UE, i volumi di vendita dell'industria europea sono diminuiti del 15% e la sua quota di mercato si è ridotta dal 70% del 2022 al 66% durante il periodo di indagine. La Commissione ha inoltre individuato un significativo deterioramento della redditività, del flusso di cassa e del ritorno sugli investimenti, concludendo che il settore europeo dell'acciaio piatto laminato a freddo aveva subito un pregiudizio notevole direttamente attribuibile alle importazioni oggetto di dumping. Nonostante abbia accertato l'esistenza di un pregiudizio notevole, la Commissione ha respinto la richiesta di EUROFER per la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate a partire dal dicembre 2025.

La Commissione ha dichiarato che la riscossione retroattiva ai sensi della normativa applicabile in materia di difesa commerciale dell'UE è intrinsecamente collegata alla previa imposizione di misure provvisorie. Poiché nel corso di questa indagine non sono stati applicati dazi provvisori in alcuna fase, la soglia giuridica per l'applicazione retroattiva non è stata raggiunta. I prodotti coperti dalle misure antidumping rientrano in una serie di codici della nomenclatura tariffaria doganale, tra cui ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 e 7226 92 00.

Fonte: SteelOrbis

Fonte: steelorbis.com

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