In sintesi
- Il CBAM è il "dazio sul carbonio" della UE (regolamento 2023/956): pareggia il costo della CO₂ tra chi produce in Europa pagando l'ETS e chi importa da paesi senza un prezzo del carbonio equivalente.
- Merci coperte: ghisa e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, elettricità. I rottami — ferrosi (NC 7204) e di alluminio (NC 7602) — sono esclusi.
- Sotto le 50 tonnellate di merci CBAM importate all'anno si è esenti da tutti gli obblighi (soglia introdotta dal pacchetto Omnibus; non vale per idrogeno ed elettricità).
- Nel 2026 non si compra ancora nulla: i certificati saranno in vendita dal 1° febbraio 2027 e la prima dichiarazione annuale (sull'anno 2026) si presenta entro il 30 settembre 2027.
- Il costo pieno arriverà per gradi: nel 2026 il meccanismo pesa solo sul 2,5% circa delle emissioni di riferimento, e la quota crescerà ogni anno fino al 100% nel 2034.
Che cos'è il CBAM e chi riguarda
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è il meccanismo con cui l'Unione Europea applica alle merci importate un costo della CO₂ equivalente a quello che i produttori europei pagano con il sistema ETS. L'obiettivo dichiarato è evitare il "carbon leakage": la delocalizzazione delle produzioni verso paesi con regole climatiche più deboli.
Riguarda chi importa in UE merci dei sei settori coperti: ghisa e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Per la filiera dei metalli parliamo di semilavorati e di molti prodotti in acciaio e alluminio — billette, laminati, profili, tubi, fili, strutture — identificati dai codici NC dell'allegato I del regolamento.
Due esclusioni contano molto per chi opera sui metalli. I rottami sono fuori dal perimetro: sia i rottami ferrosi (NC 7204) sia quelli di alluminio (NC 7602) si importano senza obblighi CBAM. E gli altri non ferrosi — rame, zinco, nichel, stagno, piombo — oggi non sono coperti, anche se il perimetro è destinato ad allargarsi nel tempo.
Come funziona: dichiaranti, certificati, prezzo ETS
Dal 1° gennaio 2026 le merci CBAM possono essere importate solo da un "dichiarante CBAM autorizzato" (lo status si chiede alle autorità nazionali; chi aveva presentato domanda entro il 31 marzo 2026 ha potuto continuare a importare in attesa della decisione).
Il dichiarante compra certificati CBAM, uno per tonnellata di CO₂ incorporata nelle merci importate. Il prezzo del certificato segue le aste ETS: per le importazioni 2026 vale la media trimestrale del trimestre di importazione, dal 2027 la media settimanale. Le emissioni si calcolano con valori reali comunicati dal produttore oppure con i valori di default pubblicati dalla Commissione; un prezzo del carbonio già pagato nel paese d'origine si può detrarre.
Il costo, però, arriva per gradi, in parallelo al ritiro delle quote gratuite ETS per l'industria europea: nel 2026 il CBAM si applica solo al 2,5% circa delle emissioni di riferimento, e la percentuale sale ogni anno fino al 100% nel 2034. Chi guarda solo il prezzo pieno dell'ETS sovrastima il costo 2026-2028; chi lo ignora sottovaluta dove saranno i prezzi tra cinque anni.
La soglia dei 50 t: chi è esente
La semplificazione "Omnibus" (in Gazzetta Ufficiale UE il 17 ottobre 2025) ha sostituito la vecchia franchigia di 150 € per spedizione con una soglia di massa: chi importa complessivamente non più di 50 tonnellate all'anno di merci CBAM (cemento, fertilizzanti, ghisa e acciaio, alluminio sommati) è esente da autorizzazione, dichiarazione e certificati. La soglia non si applica a idrogeno ed elettricità.
Secondo la Commissione l'esenzione copre circa il 90% degli importatori lasciando dentro circa il 99% delle emissioni: fuori i piccoli, dentro quasi tutto il tonnellaggio. Attenzione al cumulo: la soglia è annuale e per importatore, non per spedizione — chi viaggia intorno alle 50 t deve monitorare il progressivo, perché superarla fa scattare gli obblighi.
Le date che contano
Il calendario, dopo le modifiche del pacchetto Omnibus, è questo:
Cosa cambia per chi compra: prezzi e contratti
Per un buyer il CBAM è prima di tutto una voce di costo nuova sull'import extra-UE, destinata a crescere anno dopo anno con il phase-out delle quote gratuite. Nei negoziati compaiono già le "CBAM surcharge": supplementi che i fornitori extra-UE applicano — o che gli importatori chiedono di esplicitare — per coprire certificati e adempimenti.
Le conseguenze pratiche: il differenziale di prezzo tra materiale UE e extra-UE va letto al netto del costo CBAM atteso alla data di consegna; l'origine e l'intensità carbonica del fornitore diventano parametri economici, non solo reputazionali; nei contratti a lungo termine conviene disciplinare chi sopporta il costo dei certificati e come si aggiorna al variare del prezzo ETS.
Il prezzo dei certificati segue le aste ETS, quindi la variabile da monitorare è quella — insieme alle quotazioni dei metalli che già seguite su FT Mercati.
Verso il 2028: l'estensione ai prodotti a valle
Il 17 dicembre 2025 la Commissione ha proposto (COM(2025) 989) di estendere il CBAM a circa 180 categorie di prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio — componentistica auto, elettrodomestici, cavi, macchinari, prodotti da costruzione — con applicazione mirata al 1° gennaio 2028, insieme a misure anti-elusione. Il Consiglio spinge per un elenco perfino più ampio.
La proposta è ancora in iter legislativo (agosto 2026): l'elenco definitivo può cambiare. Ma la direzione è chiara, e chi importa semilavorati o componenti "fuori CBAM" farebbe bene a verificare da subito se i propri codici NC compaiono nella proposta, per non scoprire l'obbligo a ridosso del 2028.
Domande frequenti
Il CBAM si applica ai rottami?
No. I rottami ferrosi (NC 7204) e i rottami di alluminio (NC 7602) sono esclusi dal perimetro CBAM: si importano senza autorizzazione, dichiarazione né certificati. L'esclusione riguarda il rottame in quanto tale: un semilavorato prodotto da rottame rientra invece nelle regole ordinarie, con le emissioni effettive del processo.
Il rame è coperto dal CBAM?
No, oggi no: rame, zinco, nichel, stagno e piombo non sono tra le merci coperte. Il regolamento prevede però revisioni periodiche del perimetro, e l'estensione proposta per il 2028 mostra che la tendenza è ad allargare: chi opera su questi metalli deve tenere d'occhio le revisioni future.
Quanto costa un certificato CBAM?
Il prezzo segue le aste del sistema ETS europeo, espresso in euro per tonnellata di CO₂: per le importazioni 2026 vale la media trimestrale del trimestre di importazione, dal 2027 la media settimanale. Nel 2026, inoltre, il meccanismo si applica solo al 2,5% circa delle emissioni di riferimento: il costo effettivo per tonnellata importata è ancora una frazione del prezzo ETS pieno.
Importo più di 50 t l'anno: cosa devo fare nel 2026?
Servono lo status di dichiarante CBAM autorizzato e la tracciatura di ciò che si importa: quantità, trimestre di importazione, emissioni incorporate (dati del fornitore o valori di default). I certificati si comprano dal 1° febbraio 2027 e la dichiarazione sull'anno 2026 si presenta entro il 30 settembre 2027.
Sotto le 50 tonnellate l'anno sono davvero esente?
Sì: fino a 50 t cumulative annue di merci CBAM (cemento, fertilizzanti, ghisa e acciaio, alluminio) non c'è alcun obbligo — né autorizzazione, né dichiarazione, né certificati. La soglia non vale per idrogeno ed elettricità, e va monitorata nel cumulato: superandola in corso d'anno scattano gli obblighi.
Come impostare una strategia di acquisto con il CBAM?
Confrontando i prezzi UE ed extra-UE al netto del costo CBAM atteso, chiedendo ai fornitori i dati di emissione, regolando nei contratti chi paga i certificati. Di questi strumenti pratici parliamo nel webinar gratuito FT Mercati del 23 settembre 2026.
Fonti
Riferimenti normativi e istituzionali di questa guida:
- Commissione Europea — CBAM, regime definitivo
- Regolamento (UE) 2023/956 (testo consolidato, EUR-Lex)
- Proposta di estensione ai prodotti a valle, COM(2025) 989
Questa guida ha finalità informative sui mercati e non costituisce consulenza doganale, fiscale o legale: per gli adempimenti della propria azienda rivolgersi al proprio spedizioniere o consulente.